REGOLAMENTO PER CONGRESSO NAZIONALE AICCRE A MILANO 28-30 SETTEMBRE 2023

 

pdf REGOLAMENTO CONGRESSUALE

REGOLAMENTO CONGRESSUALE

per l’Assemblea congressuale nazionale del 28. 29 .30. Settembre 2023 a MILANO (approvato dal Consiglio nazionale dell’AICCRE il 19 giugno 2023).

Premessa la delicata situazione di Aiccre, aggravata dalle dimissioni del Presidente e del Segretario  nazionale avvenute nei primi mesi del corrente anno, con l’auspicio di una celebrazione congressuale  tesa a raggiungere una stabilità organizzativa ed una chiara definizione di linea politica in un clima  il più possibile unitario e condiviso, è stato istituito nella riunione dei Presidenti e dei Segretari delle  Federazioni Regionali, alla presenza del Vice Presidente Vicario, svoltasi in Roma il 22.5.2023 un  Comitato di Garanzia formato dai rappresentanti delle Federazioni Regionali a supporto del Vice  Presidente Vicario per garantire l’espletamento delle attività finalizzate alla convocazione e allo  svolgimento dell’Assemblea Congressuale Nazionale nel rispetto delle regole statutarie vigenti al fine di evitare ulteriori contenziosi.

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  1. L’Assemblea Congressuale Nazionale dell’AICCRE è convocata in via straordinaria, a norma dell’articolo 12 dello Statuto dell’Associazione, per i giorni 28-29-30 settembre 2023.

Il Vice Presidente Vicario di AICCRE dovrà procedere alle convocazioni nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio Nazionale e di quanto indicato nello Statuto.

  1. Ai fini della convocazione dell’Assemblea Congressuale Nazionale, è confermato il Comitato di Garanzia costituitosi a Roma il 22.5.2023, formato dai rappresentanti delle Federazioni Regionali, col compito di asseverare la base associativa avente titolo di partecipazione alla prossima Assemblea congressuale nazionale.

2.1 Durante la prima seduta viene eletto il Presidente e il Segretario con funzioni di  verbalizzante. Le riunioni del Comitato sono valide qualunque sia il numero dei  presenti.

2.2 La base associativa sarà composta dai soci iscritti ad Aiccre in regola con il pagamento  della quota sociale relativa all’annualità 2022. Tale pagamento potrà essere effettuato  entro il 19.7.2023.

2.3 Sono ammessi a partecipare al Congresso anche i nuovi soci – titolari e individuali – che abbiamo formalizzato adesione nel 2023 e che abbiano perfezionato il pagamento  della quota sociale entro il 19.7.2023.

2.4 Entro e non oltre il 24 luglio 2023 il Comitato di Garanzia dovrà concludere le  operazioni di verifica ad esso affidate.

2.5 Il Comitato, avvalendosi delle strutture di AICCRE, predispone gli atti da inviare alle  Commissioni Congressuali per gli adempimenti congressuali di loro competenza, e  alle Federazioni Regionali per le designazioni di loro spettanza. Il Comitato emana  indirizzi agli uffici di Aiccre per lo svolgimento delle operazioni preliminari di  identificazione e pre-registrazione dei congressisti.

2.6 Il Comitato è il garante della regolarità dello svolgimento dei lavori dell’Assemblea  Congressuale Nazionale; esamina gli eventuali ricorsi avanzati al Presidente della  stessa, pronunciandosi immediatamente.

2.7 Il Comitato è sciolto con la conclusione dell’Assemblea Congressuale.

  1. Almeno 60 giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea Congressuale Nazionale, il Vice Presidente Vicario dirama alle Federazioni Regionali e ai soci titolari l’avviso di convocazione con allegato il presente Regolamento.

L’avviso di tale convocazione e il Regolamento Congressuale devono essere pubblicati, entro  la medesima data, sul sito web di AICCRE e sulle pagine social di AICCRE.

  1. Le Assemblee regionali dovranno svolgersi entro il 17.9.2023, con le modalità stabilite nel titolo “Norme per le elezioni di competenza delle Federazioni Regionali” del presente Regolamento.
  2. Con le medesime modalità si dovranno svolgere le Assemblee Congressuali delle Federazioni Regionali che non hanno ancora assolto tale compito nel 2021 purchè risultino in regola con il pagamento della quota associativa entro i termini stabiliti dal presente Regolamento almeno  10 soci titolari.  In caso di mancata ottemperanza, le Federazioni Regionali inadempienti non avranno diritto  ad alcun delegato al Congresso Nazionale e i loro delegati non saranno ripartiti tra le altre  federazioni.
  3. L’Assemblea Congressuale Nazionale è composta dai Delegati eletti nelle Assemblee regionali, dai soci titolari dell’AICCRE come previsto dall’art. 5 dello Statuto e dagli altri aventi titolo a partecipare all’Assemblea Congressuale disciplinati dall’art. 5.2 dello Statuto.
  4. L’Assemblea Congressuale è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci titolari, degli aventi titolo ai sensi dell’art. 5.2 dello Statuto e dei Delegati delle Federazioni Regionali.

In seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un’ora dalla prima, l’Assemblea è  valida qualunque sia il numero dei presenti come indicati nel capoverso precedente.

  1. L’Assemblea Congressuale, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  2. L’Assemblea congressuale nazionale elegge con votazione palese all’inizio dei suoi lavori l’Ufficio di Presidenza, con il compito di disciplinare, nel rispetto del presente regolamento, i lavori congressuali, la durata e l’ordine degli interventi, l’effettuazione di mozioni d’ordine,  le operazioni di voto. L’Ufficio di Presidenza è composto di cinque membri designati  dall’Assemblea Congressuale, uno dei quali assume la qualità di Presidente dell’Assemblea  Congressuale.

Su proposta del Presidente, l’Assemblea Congressuale elegge con votazione palese la  Commissione per la verifica dei poteri e la Commissione Statuto. Ciascuna Commissione è  composta da 5 membri; durante la prima seduta viene eletto il Presidente, il Vicepresidente e  il Segretario. Le Commissioni sono sciolte con la conclusione del Congresso.

  1. La Commissione Verifica Poteri controlla gli aventi diritto al voto, accerta – qualora lo ritenga opportuno – la loro identità, esamina e convalida le deleghe, esercita le funzioni di scrutinio nelle operazioni di voto, esamina e decide in un’unica e definitiva istanza tutte le vertenze di  natura elettorale. La Commissione riceve dal Comitato di Garanzia tutte le comunicazioni inviate dalle  Federazioni Regionali inerenti alla nomina dei delegati e dei membri del Consiglio e della  Direzione Nazionale di loro competenza, nonché gli elenchi degli aventi diritto al voto e degli  eventuali delegati designati dai soci titolari e degli altri aventi titolo di cui all’art. 5.2 dello  Statuto.
  2. La Commissione Statuto al suo insediamento stabilisce il termine per la presentazione delle modifiche statutarie. Esamina e riferisce al Congresso sulle proposte ricevute, predisponendo un testo comparato delle varie modifiche statutarie presentate. Gli atti sono consegnati  all’Ufficio di Presidenza perché siano discussi e sottoposti all’approvazione dall’Assemblea  Congressuale in seduta plenaria prima della elezione degli organi. Lo Statuto approvato è  immediatamente esecutivo.
  3. L’elezione del Consiglio Nazionale avviene sulla base di una lista proposta dalla Commissione elettorale anche in base a quanto determinato dallo Statuto, ovvero sulla base di eventuali liste concorrenti, che devono in tal caso essere sottoscritte da almeno un decimo  dei soggetti con diritto al voto, presenti al Congresso e registrati dalla Commissione verifica  poteri entro le ore xxxxx del xxxxxxx e comunicati all’Assemblea congressuale entro le ore xxxxx, tenendo conto degli articoli 11.2 e 13.1 dello Statuto.
  4. Nel caso in cui l’elezione avvenga sulla base di liste concorrenti, da presentarsi entro un’ora dall’ approvazione dello Statuto, il voto dovrà svolgersi a scrutinio segreto. Gli elettori potranno esprimere massimo n. 10 preferenze per i candidati della lista prescelta. Alle liste sarà assegnato un numero di eletti proporzionale al numero dei voti ricevuti, calcolato applicando il metodo delle divisioni successive (Metodo d’Hondt). In ciascuna lista saranno eletti i candidati che avranno riscosso il più alto numero di preferenze. A parità di preferenze, prevale la minore età.

Norme per le elezioni di competenza delle Federazioni Regionali

  1. In vista dell’Assemblea congressuale nazionale, le Federazioni regionali indiranno una Assemblea per l’elezione dei delegati regionali all’Assemblea congressuale e per le designazioni dei membri del Consiglio e della Direzione Nazionale di competenza delle Federazioni Regionali. Ogni Federazione regionale nell’eleggere i delegati deve garantire una equilibrata presenza dei due generi secondo quanto previsto dallo Statuto.
  2. La data prescelta per la tenuta dell’Assemblea regionale dovrà essere comunicata via mail a: magni@aiccre.it entro e non oltre il 31.8.2023. In assenza di comunicazioni entro la data indicata, la convocazione dovrà essere fatta dal Vice Presidente Vicario AICCRE.
  3. Alle Assemblee regionali partecipano con diritto di voto tutti i soci – titolari, individuali e altri soci indicati negli Statuti delle Federazioni Regionali – in regola con l’iscrizione e il pagamento della quota sociale come stabilito dal presente Regolamento.
  4. L’Assemblea regionale è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci della Regione in regola con i contributi associativi 2022 e, per i nuovi soci iscritti alla data del 19.7.2023, con il pagamento della quota sociale 2023. In seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un’ora dall’orario fissato per la prima, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
  5. L’Assemblea regionale, presieduta dal Presidente della federazione, elegge all’inizio dei suoi lavori con votazione palese la Commissione per la verifica dei poteri e la Commissione elettorale. Determina altresì il termine entro il quale devono essere presentate le liste.
  6. Il numero dei delegati attribuiti a ciascuna Regione è stabilito, tenendo conto della popolazione della Regione e della percentuale delle adesioni all’AICCRE in ciascuna Regione, ai sensi dell’articolo 12.2 dello Statuto, nella misura indicata dalla tabella allegata al presente Regolamento.
  7. L’elezione dei delegati avviene sulla base di una lista proposta dalla Commissione elettorale, ovvero sulla base di liste concorrenti, che in tal caso devono essere sottoscritte da almeno un decimo dei soci presenti al Congresso. Qualora avvenga sulla base di liste concorrenti, il voto si dovrà svolgere a scrutinio segreto: potrà essere espresso un voto di preferenza fino ad un massimo dei due terzi dei candidati presenti nella lista prescelta. Alle liste sarà assegnato un numero di eletti proporzionale al numero dei voti ricevuti, calcolato applicando il metodo delle divisioni successive (Metodo d’Hondt). In ciascuna lista saranno eletti i candidati che avranno riscosso il più alto numero di preferenze. A parità di preferenze, prevale la minore età.
  8. Dell’esito delle votazioni e svolgimento dell’assemblea sarà redatto verbale, che sarà inoltrato nelle ore successive via mail alla sede nazionale a: magni@aiccre.it. A ciascun delegato verrà fornita delega dal Presidente della federazione regionale Aiccre.